Agevolazioni fiscali prima casa: tra imposte di registro, ipotecarie e catastali

Anche per quest’anno sono previste delle agevolazioni fiscali prima casa da adibire come abitazione principale. Coloro che potranno beneficiare di tali agevolazioni avranno la possibilità di usufruire delle imposte di registroipotecarie e catastali. Le agevolazioni più attese a seguito dell’acquisto della prima casa, sono sicuramente quelle legate all’imposta di registro e all’IVA. Scopriamo insieme cosa prevede la normativa per il 2024 e cosa fare per non commettere errori.

Agevolazioni fiscali prima casa: cosa sono?

Il contribuente che desidera acquistare la prima casa, nel momento in cui presenta tutti i requisiti richiesti, potrà beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Le più importanti sono legate alla riduzione dell’imposta di registro o dell’IVA, a seconda dei casi in cui il soggetto si trova, che vanno versate nel momento in cui si procede con l’acquisto della casa. I benefici dell’agevolazione sono diversi e possono essere determinate a seconda dei soggetti che ne vengono coinvolti:

  • Nel caso in cui la compravendita della casa avviene tra due privati, ecco che può essere applicata l’imposta di registro;
  • Qualora l’acquisto della prima casa dovesse essere fatto da un’impresa, si può applicare l’IVA.

Le agevolazioni fiscali possono comprendere l’applicazione dell’IVA o dell’imposta registrata in misura ridotta.

Regimi fiscali applicabili alla prima casa

Il regime fiscale che può essere applicato all’acquisto della prima casa può variare in base alle situazioni. Nel caso in cui l’immobile oggetto della compravendita sia stato realizzato da un’impresa conduttrice o ristrutturatrice e i lavori siano stati conclusi entro i cinque anni, al momento del rogito si applicano una serie di imposte:

  • Regime del trasferimento: imponibile Iva al 4% per obbligo art. 10, n. 8-bis), DPR 633/72;
  • Imposta registro: 200 euro;
  • Imposta ipotecaria: 200 euro;
  • Imposta catastale: 200 euro.

Nel caso in cui l’immobile sia stato realizzato da un’impresa costruttrice o ristrutturatrice e la compravendita avvenga oltre i cinque anni dal termine dei lavori. Le imposte applicabili al momento del rogito sono le seguenti:

  • Regime del trasferimento: imposta di registro proporzionale al 2%. L’operazione è esente ai fini Iva ex art. 10 n. 8 bis DPR 633/72;
  • Imposta registro: nessuna;
  • Imposta ipotecaria: 50 euro;
  • Imposta catastale: 50 euro.

L’ultimo caso che si può verificare è quello che come venditore sia un privato. In questa situazione il regime fiscale applicato è il seguente:

  • Regime del trasferimento: imposta di registro proporzionale al 2%. Operazione fuori dal campo Iva ex art. 1 DPR 633/72.;
  • Imposta registro: nessuna;
  • Imposta ipotecaria: 50 euro;
  • Imposta catastale: 50 euro.

Agevolazioni fiscali previste per la prima casa

Nel caso in cui l’operazione di compravendita abbia luogo tra privati sono previsti seguenti oneri:

  • Imposta di registro: 2%, importo minimo di 1.000 euro. L’aliquota scende all’1,5% in caso di leasing abitativo;
  • Imposta di ipoteca: 50 euro;
  • Imposta catastale: 50 euro;
  • Imposto bollo: esente.

Le agevolazioni fiscali vengono applicate nel caso in cui l’operazione sia effettuata tra persone fisiche, che non devono agire nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Le agevolazioni fiscali cambiano nel caso in cui l’acquisto sia effettuato presso un’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile oggetto della compravendita. In questo caso le tasse e imposte ammontano a:

  • Iva: 4%, non è previsto un importo minimo;
  • Imposta di registro: 200 euro;
  • Imposta di ipoteca: 200 euro;
  • Imposta catastale: 230 euro;
  • Imposta di bollo: 230;
  • Seconda imposta catastale: 35 euro;
  • Voltura catastale: 55 euro.

Quali sono i requisiti per beneficiare dell’agevolazione prima casa?

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa il compratore deve possedere alcuni requisiti. Le caratteristiche vengono attestate mediante una dichiarazione che deve essere inserita all’interno del registro notarile di compravendita. Nel dettaglio, l’acquisto dell’immobile da utilizzare come prima casa deve avvenire mediante un atto negoziale tra due soggetti diversi. Si deve trattare di un “atto traslativo a titolo oneroso” della proprietà di case di abitazione o atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. Questi atti possono essere stipulati attraverso degli atti pubblici, con degli atti giudiziari o con delle scritture private autenticate.

L’acquirente, inoltre, nel rogito notarile deve attestare che siano presenti le seguenti condizioni:

  • L’immobile oggetto dell’atto deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha oppure intenda stabilire entro 18 mesi la propria residenza. In alternativa, può trovarsi nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa;
  • Di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, di diritti di proprietà, usufrutto uso, abitazione o nuda proprietà su tutto il territorio nazionale;
  • Di non aver già beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.