L’ultima legge di bilancio ha introdotto importanti cambiamenti per gli affitti brevi, effettivi dal 2024, in particolare riguardanti la cedolare secca e il ruolo degli intermediari immobiliari, inclusi i gestori di portali telematici. L’Agenzia delle Entrate ha delineato queste modifiche che influenzano sia i locatori che gli intermediari nel settore delle locazioni brevi introducendo una delle novità più significative: l’aggiornamento dell’aliquota della cedolare secca per gli affitti brevi, che vedrà un aumento al 26% a partire dal secondo immobile locato, mantenendo però l’aliquota del 21% per la prima o unica abitazione affittata.
Cambiamenti nella cedolare secca per gli affitti brevi
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto diverse novità riguardo la cedolare secca per gli affitti brevi. A partire dal 1° gennaio 2024, l’aliquota della cedolare secca passa dal 21% al 26% per gli affitti brevi, ma con alcune eccezioni importanti:
- Primo immobile: l’aliquota del 21% rimane applicabile solo al primo immobile affittato per periodi brevi (inferiori a 30 giorni) per ciascun periodo d’imposta. Il locatore può scegliere su quale immobile applicare l’aliquota ridotta;
- Immobili successivi: per gli immobili successivi al primo, la cedolare secca è applicata al 26%. Se un locatore possiede più di quattro immobili destinati alla locazione breve, è obbligato ad aprire una Partita IVA, e la tassazione non può avvenire tramite cedolare secca ma deve essere gestita come reddito d’impresa;
- Intermediari: per gli intermediari immobiliari e le piattaforme online, è previsto l’obbligo di operare una ritenuta del 21% sui compensi incassati a titolo di acconto, da versare all’Agenzia delle Entrate.
Queste modifiche mirano a regolamentare meglio il settore degli affitti brevi e a garantire una maggiore trasparenza fiscale. È importante per i locatori valutare attentamente quale opzione fiscale scegliere, considerando anche le detrazioni fiscali a cui potrebbero rinunciare optando per la cedolare seccaPer ulteriori dettagli sulle nuove disposizioni e sugli adempimenti richiesti, è consigliabile consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 10 maggio 2024.
Affitti brevi: nuovi orizzonti fiscali per i non residenti
Sfide e opportunità per i non residenti negli affitti brevi
Gli intermediari non residenti che gestiscono portali telematici e incassano o intervengono nei pagamenti dei canoni devono applicare una ritenuta del 21% sui compensi ricevuti e versarla all’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo di ritenuta si applica sia ai soggetti residenti nell’Unione Europea senza stabile organizzazione in Italia, sia a quelli non residenti al di fuori dell’UE. Inoltre, la normativa prevede che gli intermediari non residenti con una stabile organizzazione in Italia o in un altro Stato membro dell’UE devono rispettare specifici adempimenti di comunicazione e conformità.
Un ulteriore requisito è la registrazione dei contratti di locazione se la durata complessiva delle locazioni con le stesse parti supera i 30 giorni in un anno, indipendentemente dalla durata di ciascuna locazione singola. Questo obbligo di registrazione si applica anche ai non residenti e mira a garantire la trasparenza e il rispetto delle normative fiscali italiane.
Per garantire la conformità, i non residenti devono anche assicurarsi che gli immobili affittati rispettino i requisiti di sicurezza, come la presenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, e l’installazione di estintori portatili. Questi obblighi aggiuntivi possono rappresentare una sfida amministrativa significativa, richiedendo un’attenta gestione della conformità normativa e fiscale.