A partire dal 25 febbraio 2023 è entrato in vigore il decreto fotovoltaico e decreto eolico sulla semplificazione delle riforme del PNRR per quanto concerne la Pubblica amministrazione, i beni demaniali e l’inquinamento.
Lo scorso 24 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che velocizza le riforme previste dal PNRR che l’Italia si pone come obiettivo da mettere in atto per i prossimi anni. Il tema centrale di questo decreto fotovoltaico sono le fonti di energia rinnovabile, dal fotovoltaico all’eolico attraverso le quali il nostro Paese punta alla riduzione delle emissioni di C02 e la dipendenza energetica da Paesi come la Russia.
All’interno del testo sono presenti una serie di articoli che elencano le nuove scadenze e le modalità per velocizzare e facilitare i processi autorizzativi per quanto riguarda il settore ambientale ed energetico per le imprese, pubbliche amministrazioni, settore agricolo e i privati.
In questa nostra guida illustreremo le principali misure adottate dal decreto fotovoltaico e dal decreto eolico che potrebbero andare incontro a delle piccole modifiche una volta presentato in Parlamento.
Decreto fotovoltaico PNRR: novità sulle fonti di energia rinnovabile
Il decreto fotovoltaico entrato in vigore il 25 febbraio 2023 ha lo scopo di velocizzare il completamento delle riforme previste dal PNRR . Questo testo è composto da 59 articoli ed è dedicato alla semplificazione amministrativa con l’obiettivo di eliminare le barriere burocratiche che rendono meno vantaggioso l’approvvigionamento delle fonti di energia green.
Buona parte del testo è dedicata alle fonti di energia rinnovabile con misure che vanno a semplificare la diffusione sul nostro territorio degli impianti alimentati da fotovoltaico ed eolico, riducendo le tempistiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei ministeri competenti e indica con precisione le aree soggette a vincolo in cui è presente il divieto di installazione dei pannelli a pale.
Procedure semplificate per gli impianti fotovoltaici ed eolici
Per autorizzare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, è necessario un procedimento unico che riguarda le amministrazioni interessate. Questa autorizzazione deve contenere una serie di informazioni come il titolo per la costruzione, l’approvazione del progetto e l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente dopo la rimozione dell’impianto.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti idroelettrici, l’autorizzazione deve contenere l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Con il decreto fotovoltaico che velocizza le riforme del PNRR entrano anche in vigore alcune novità. D’ora in avanti l’autorizzazione comprende il VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), quando previsto, e può essere avviato anche prima che sia completato l’iter per il suo ottenimento.
Cosa cambia con il nuovo decreto fotovoltaico?
Il punto focale del decreto fotovoltaico riguarda gli impianti fotovoltaici e in particolare, il testo inserisce alcune nuove zone in cui possono essere installati:
- zone e aree a carattere industriale, artigianale e commerciale;
- discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati;
- cave o lotti di cave non più sfruttabili.
Il decreto fotovoltaico pone una particolare attenzione al caso in cui la zona individuata per l’installazione degli impianti fosse soggetta a vincolo paesaggistico. Per questa situazione specifica, il decreto stabilisce che questa installazione debba essere segnalata all’ente competente che ha a disposizione un mese per bloccare l’operazione qualora lo ritenesse necessario. In mancanza di divieto da parte dell’amministrazione si può procedere ai lavori.
Inoltre, il Decreto PNRR estende di un anno l’obbligo di convocare la conferenza dei servizi in modalità semplificata per tutti gli interventi non solo relativi alle fonti energetiche rinnovabili.
Autorizzazioni impianto fotovoltaico ed eolico
Le autorizzazioni al fotovoltaico, secondo quanto stabilito dal decreto, non sembrano essere necessarie se gli interventi sono considerati manutenzione ordinaria. Anche per gli impianti eolici a volte è possibile farli rientrare nella manutenzione ordinaria e quindi, non occorre alcun permesso. Questa semplificazione è valida per gli impianti fino a 20 KW, installati al di fuori di centri storici (zone territoriali A), aree di completamento (zone territoriali B), zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e altre zone protette.
Pannelli fotovoltaici nei centri storici
Il decreto fotovoltaico velocizza le tempistiche per procedere all’installazione dei pannelli fotovoltaici negli edifici dei centri storici. Questa operazione richiede il via libera da parte della Sopraintendenza che ha a disposizione 45 giorni per intervenire.
Il termine inizia ad essere attivo dalla data di ricezione dell’istanza e può essere interrotto una sola volta per un massimo di 30 giorni e solamente se la Sopraintendenza abbia la necessità di apportare modifiche al progetto o di effettuare degli approfondimenti.
Mini eolico: cosa cambia con il decreto eolico?
Per quanto riguarda gli impianti eolici con potenza prodotta non superiore a 20 KW, il decreto eolico estende la procedura semplificata escludendo gli impianti situati in zone protette. Via libera per gli impianti eolici fino a 20 KW e di altezza non superiore a 5 metri, installati fuori dai centri storici e dalle zone di completamento.
Gli impianti eolici situati in zone vincolate sono soggetti a una diversa procedura, per la quale è necessario il consenso della Soprintendenza che ha 45 giorni di tempo per comunicare eventuali motivazioni di rigetto. In assenza di questa comunicazione vuol dire che l’autorizzazione è stata rilasciata.
Energie rinnovabili: estensioni delle aree idonee per fotovoltaico ed eolico
Vengono considerate zone idonee: aree aeroportuali, e i siti dove sono già presenti impianti che utilizzano la stessa fonte rinnovabile, per interventi che non prevedano l’utilizzo di più del 20% di suolo in più.
Questo limite è valido per tutti gli impianti ad esclusione di quelli fotovoltaici, che non presentano alcun limite. Si riduce con il decreto, da 1 km a 500 metri la fascia di rispetto tra gli impianti e beni sotto tutela, e da 7 km a 3 km la fascia di rispetto tra gli impianti eolici e i beni sotto tutela.
Quando sono ammessi gli impianti fotovoltaici nelle zone agricole?
Gli impianti fotovoltaici sono ammessi nelle aree agricole quando:
- I pannelli vengono collocati ad almeno due metri dal suolo, sopra le piantagioni;
- I pannelli sono ancorati a supporti che si possono spostare difficilmente o fissi, in cemento;
- I componenti dell’impianto integrati con l’agricoltura, sono usati come supporto di piante di sistemi di irrigazione o per fare ombra;
- Gli impianti non sono collocati in aree di Rete Natura 2000 o in altre aree protette.
Per la sistemazione di impianti fotovoltaici su ville, giardini, parchi o zone di interesse pubblico, l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata entro 45 giorni dall’autorità competente, al termine del quale vige il “silenzio assenso” e si può procedere con l’installazione.