Autorizzazione Paesaggistica: tempi e come ottenerla

Se hai mai ristrutturato o edificato una casa, se sei in procinto di farlo o solo ci hai pensato, saprai che prima di intraprendere questo viaggio dovrai ottenere delle autorizzazioni! È possibile, infatti, che tu debba intraprendere un percorso burocratico più o meno semplice. Molto dipende dal luogo che scegli e dai vincoli a cui è sottoposto. Per esempio, scegliendo di costruire una casa o modificarne radicalmente una preesistente, rischieresti di influenzare un paesaggio o un contesto di una determinata area che magari è soggetta a vincoli archeologici o di altro tipo.

Un procedimento amministrativo che garantisce il rispetto dei luoghi

L’Autorizzazione Paesaggistica è quindi un procedimento amministrativo necessario per ottenere, allorquando fosse possibile, l’approvazione delle modifiche o delle opere da eseguire. Non puoi aprire una strada, alzare un muro o edificare, estendere o effettuare qualsiasi altra modifica significativa su un immobile che si trova in un contesto naturale o urbano, senza aver prima ottenuto l’Autorizzazione Paesaggistica. Essa rappresenta una garanzia per il territorio e per la comunità perché garantisce, almeno a livello teorico, che le nuove costruzioni siano compatibili con l’ambiente circostante, preservando così la bellezza del paesaggio e evitando impatti negativi sull’ecosistema locale.

Autorizzazione Paesaggistica ordinaria: Tempi e procedura

Il richiedente, cioè chi vuole intervenire creando o modificando strutture o elementi urbani, presenta al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione. In pratica, serve il progetto e una relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Successivamente, l’istanza passa sotto l’esame dell’amministrazione competente che ha il compito di esaminare l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza. L’ente preposto potrebbe chiedere, al richiedente, delle integrazioni documentali o informative. L’amministrazione, entro e non oltre 40 giorni, trasmette il fascicolo alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente. Dal momento in cui riceve la documentazione, il sovraintendente ha 45 giorni di tempo per esprimersi sulla richiesta. Il suo parere è vincolante e determina quindi la linea di ciò che si può fare e ciò che non si può fare in merito alla richiesta proposta.

Se l’esito è negativo, il Soprintendente lo comunica agli interessati ed entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità con lo stesso. Il diniego all’autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.

Se l’esito è favorevole, l’autorizzazione paesaggistica deve essere intesa con efficacia immediata e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione.

Un procedimento semplificato

Nel caso di interventi di lieve entità, è possibile procedere attraverso una procedura semplificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Anche in questo caso il richiedente si rivolge all’amministrazione competente fornendo una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato. Nella relazione, il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l’autorità che rilascia l’autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l’attestazione di conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01. Dove possibile, la presentazione della domanda e la trasmissione dei documenti a corredo possono essere effettuate per via telematica.

L’amministrazione competente procede all’esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa, ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio della documentazione alla Soprintendenza. Il Soprintendente si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti.

Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all’interessato.

Se il parere è positivo, il Soprintendente ne dà notizia all’amministrazione, che comunica entro 5 giorni al soggetto interessato l’esito della richiesta. Se ne ha competenza, l’amministrazione rilascia contestualmente anche il titolo edilizio