Bonus abbattimento barriere architettoniche 2022

La normativa tributaria prevede un bonus abbattimento barriere architettoniche 2022 per interventi finalizzati al superamento e alla rimozione delle barriere architettoniche.

Consideriamole singolarmente.

La detrazione Irpef del 50% per ristrutturazione edilizia dell’immobile 

Nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro il limite di 96.000 euro. L’aliquota del 50% è applicabile per lavori effettuati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024; si riduce, invece, al 36%, sino a una soglia di spesa di 48.000 euro, per gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2025, salvo proroghe della prossima Legge di Bilancio.

La detrazione deve, in ogni caso, essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica a spese sostenute per la sostituzione di gradini con rampe, per lavori edili finalizzati all’installazione di ascensori, montacarichi ed elevatori esterni all’abitazione e a quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Non sono oggetto di detrazione, dunque, le spese sostenute per l’acquisto di strumenti o beni mobili diretti a favorire la deambulazione e il sollevamento delle persone con disabilità, per i quali è prevista una  un’aliquota Iva agevolata del 4% e quelle per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità per le quali è prevista una detrazione del 19%.

Si ricorda che la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) e spetta alle persone fisiche per i soli interventi eseguiti su immobili ad uso abitativo. Gli interventi di cui sopra sono inoltre trainabili per usufruire del Superbonus 110%, se effettuati in concomitanza con interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, definiti, appunto, trainanti.

La detrazione del 75% per l’anno 2022

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 effettuino interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. La misura prevede una detrazione maggiorata del 75% sulle spese aventi ad oggetto interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. In un recente intervento l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che il bonus non è spettante per gli interventi realizzati in fase di costruzione dell’immobile rendendo noto, peraltro, che gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, diversamente dalla precedente, è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo e si applica nei seguenti limiti:

  • per spese sino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
  • per spese sino a 40.000 per edifici condominiali da 2 a 8 unità abitative;
  • per spese sino a 30.000 euro per le unità eccedenti l’ottava.

La detrazione del 110% o Superbonus

La normativa tributaria prevede, infine, un’ulteriore agevolazione per interventi di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche (interventi trainati) eseguiti contestualmente a quelli di isolamento termico delle superfici opache, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o, più genericamente, di efficientamento energetico (interventi trainanti).

Per finire, ricordiamo che per i tre casi sopra considerati è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd sconto in fattura), anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

 

 

 

 

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